Il fenomeno del Transfer Pricing: un esempio pratico

Il fenomeno del Transfer Pricing: un esempio pratico

30 Novembre 2020 0 Di Alessandro Mazzaro

Il Transfer Price nasce come strumento per sfruttare le asimmetrie fiscali di vari Stati, al fine di ottenere il maggior risparmio di imposta possibile. L’obiettivo, come anticipato, è quello di spostare reddito da un Paese ad un altro attraverso l’applicazione di operazioni infragruppo. Si tratta di operazioni chiuse a corrispettivi più o meno elevati rispetto a quelli che sarebbero fissati da imprese indipendenti. La tendenza delle imprese multinazionali a strutturare l’attività di business tenendo in considerazione la variabile fiscale, non deve sorprendere. L’impresa, da sempre, tende al profitto, e cerca di ottenerlo fruttando quando è possibile anche le distorsioni del sistema. Tutto questo naturalmente, può essere gestito in modo del tutto lecito e normale, oppure in modo fraudolento, ovvero senza una obiettiva ragione economica. È in questo secondo caso che le giurisdizioni dei vari Paesi cercano di intervenire. Lo stesso OCSE ha messo in evidenza come le imprese siano incentivate a spostare funzioni, rischi e assests in Paesi caratterizzati da una fiscalità di vantaggio. In questo sistema il Transfer Price rappresenta uno dei maggiori strumenti di fiscalità internazionale. La pianificazione fiscale delle imprese multinazionali passa attraverso le politiche legate ai Prezzi di Trasferimento del gruppo. Le Amministrazioni finanziarie a causa di un simile fenomeno rischiano, infatti, di perdere la propria potestà impositiva su determinati redditi in ragione di operazioni infragruppo opportunamente concepite. Considerata la pericolosità del fenomeno per le casse erariali e la sempre maggiore globalizzazione dei mercati nel corso dell’ultimo decennio, nel nostro ordinamento si è registrato un notevole incremento degli accertamenti da parte delle Amministrazioni finanziarie e delle controversie in materia di Transfer Pricing. Nonostante il numero crescente di procedimenti che hanno per oggetto le transazioni infragruppo non esiste tuttavia un orientamento giurisprudenziale consolidato in grado di ricostruire tutti i vari aspetti inerenti alla disciplina di queste operazioni. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa (prezzi di trasferimento infragruppo o transfer pricing), sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito (art. 110, c. 7, D.P.R. n. 917/1986). Lo stesso criterio trova applicazione nel caso di diminuzione del reddito derivante dalle operazioni con le società estere collegate; tuttavia, sono specificamente elencate nella norma di rango primario le ipotesi di riconoscimento di variazioni in diminuzione (art. 31-quater, D.P.R. n. 600/1973). La norma in commento, in vigore dal 24 giugno 2017, ha adeguato la disciplina nazionale in materia di prezzi di trasferimento alle indicazioni emerse in sede OCSE (in seno al cd. progetto BEPS) per la corretta determinazione del valore delle operazioni tra imprese associate estere. Pertanto, in relazione ai metodi di calcolo dei prezzi di trasferimento infragruppo viene disposto che tali valori, se ne deriva un aumento del reddito, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, in luogo di utilizzare il previgente criterio del “valore normale”dei beni o dei servizi oggetto di tali operazioni.
La stessa regola si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’art. 31-quater, D.P.R. n. 600/1973:

a) In esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, resa esecutiva con Legge n. 99/1993;

b) A conclusione dei controlli effettuati nell’ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;

c) A seguito di istanza da parte del contribuente da presentarsi secondo le modalità e i termini previsti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di richiedere l’attivazione delle procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.

Per capire praticamente il Transfer Pricing ecco un esempio: La società Alfa residente in Italia acquista, a prezzi elevati, beni o servizi da una società facente parte del proprio gruppo e residente in un Paradiso fiscale. In questo modo la società in Italia potrà dedurre un costo più alto riducendo la pressione fiscale sul reddito che invece emergerà nel Paradiso Fiscale dove subirà un livello molto più basso di tassazione.

Questo meccanismo (transfer pricing) di determinazione dei prezzi è svincolato dal valore reale delle operazioni commerciali e dal valore di mercato dei beni, ma segue logiche diverse. Gli stati ad elevata fiscalità colpiti da tali pratiche hanno cercato di studiare il modo per arginare il problema e trovare soluzioni idonee per derimere i conflitti tra i vari stati interessati. Da ultimo sono state approvate:

– “Le Linee Guida OCSE” (“Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations”) approvate dal Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in data 22 luglio 2010.

– L’art. 26 del DL 78/2010 convertito nella L. 122 del 30 luglio 2010 che ha recepito l’adeguamento alle direttive OCSE per la documentazione dei prezzi di trasferimento.

In pratica viene stabilito che dovrà essere dimostrato, attraverso una documentazione redatta secondo uno specifico schema ministeriale, che i prezzi di trasferimento tra imprese associate corrispondono al valore normale dei beni di trasferimento tra imprese indipendenti. Solo così non si applicheranno sanzioni ma solo maggiori imposte e interessi a favore dello stato dello stato da cui derivi una maggiore imposta o un minor credito. Il principio OCSE sulla libera concorrenza secondo il quale “quando le condizioni convenute o imposte tra le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie sono diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza” viene messo in relazione alla necessità di stabilire il valore normale di trasferimento quale risulta dall’art. articolo 9, 3° comma, TUIR secondo il quale “per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso”. richiamato dell’art. 110 del D.P.R. 917/86. Diventano irrilevanti ai fini fiscali i valori stabiliti dalle parti per essere sostituiti dai valori normali stabiliti dal libero mercato.

Di Emanuela Di Rauso