Riaperture, cosa cambia dal 18 maggio per ristoranti e stabilimenti balneari
16 Maggio 2020Alla fine c’è voluto un ulteriore confronto fra Stato e Regioni per raggiungere l’accordo definitivo sulle riaperture che dal 18 maggio caratterizzeranno la nuova fase post-emergenza.
Il tavolo di chiarimento Governo-Regioni ha reso necessaria, nel pomeriggio, la sospensione del Consiglio dei Ministri, conclusosi poi a tarda notte con l’approvazione del Decreto Legge quadro che ha recepito, nonostante qualche resistenza interna alla maggioranza un documento condiviso contenente una serie di indicazioni per il contenimento del contagio.
Tale documento costituirà anche la spina dorsale del nuovo Dpcm che il premier Conte presenterà ufficialmente in conferenza stampa verosimilmente nel pomeriggio.
Il testo che recepisce i rilievi mossi dalle Regioni, soprattutto rispetto alle ultime indicazioni di Inail ed Istituto Superiore della Sanità in merito al distanziamento sociale (anche il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nella sua consueta diretta facebook ha palesato una serie di perplessità), che non pochi malumori aveva creato sui territori per via della loro difficile applicabilità in relazione alle caratteristiche del tessuto economico locale.
Il documento fornisce le linee guida entro le quali le Regioni dovranno muoversi al fine di permettere la regolare ripartenza, a partire dal 18 maggio, di una serie di attività, a cominciare da ristoranti e strutture balneari.
RISTORAZIONE
Per quel che concerne la ristorazione, il documento prevede le seguenti misure a partire dal 18 maggio:
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
▪ È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
▪ Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
▪ Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
▪ Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
▪ I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
▪ La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti (la Campania chiede che il metro venga calcolato dal tavolo), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
▪ La consumazione a buffet non è consentita.
▪ Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche prima di ogni servizio al tavolo.
▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
▪ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
▪ I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo.
▪ Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere.
ATTIVITÀ TURISTICHE (balneazione)
Dal 18 maggio, ma soprattutto in vista della stagione estiva, gli stabilimenti balneari dovranno riorganizzare i propri spazi al fine di garantire la sicurezza dei turisti. Le indicazioni fornite dalle Regioni, nella loro stesura definitiva, hanno reso meno rigidi i protocolli, provando a scongiurare il rischio di mancata apertura per molte attività ricettive.
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
▪ È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto
▪ Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
▪ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
▪ Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
▪ Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
▪ Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.
▪ Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto.
▪ Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.
▪ Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l’importanza dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.
▪ È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
▪ Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.
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