Quanto sono efficaci le autorità di vigilanza in Italia?

Quanto sono efficaci le autorità di vigilanza in Italia?

2 Febbraio 2021 0 Di Alessandro Mazzaro

Le autorità di vigilanza sono un’istituzione indipendente che ha il compito di controllare il rispetto della regolamentazione relativa a un determinato ambito di attività. In Italia esistono diverse autorità di vigilanza, ognuna con competenze specifiche differenti. Sono Autorità di vigilanza sui mercati regolamentati di strumenti finanziari e sul mercato mobiliare la Consob e la Banca d’Italia.Entrambe fanno parte del SEVIF (Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria), dell’EBA (Autorità Europea di vigilanza bancaria senza dimenticare che ha anche poteri in materia di requisiti prudenziali delle imprese di investimento), e dell’ESMA (l’Autorità Europea di vigilanza sui mercati). Le due autorità sono indipendenti ma comunque sono soggette alle norme del settore ed al controllo giurisdizionale. L’indipendenza della Banca d’Italia è sancita, dal Trattato sul Finanziamento dell’Unione Europea e dallo Statuto del Sistema Europeo delle Banche Centrali. Per quanto riguarda la Banca d’Italia, il Governatore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio Superiore della Banca d’Italia; dura in carica sei anni e può essere confermato una sola volta e inoltre può essere revocato in caso di gravi mancanze. Gli altri componenti del Direttorio della Banca d’Italia durano in carica sei anni, possono essere rinnovati una sola volta ed essere revocati per le stesse cause previste per il governatore. La loro nomina avviene con D.P.R., promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in accordo con il Ministro per l’economia e le finanze, sentito l Consiglio dei ministri. Per quanto riguarda la Consob invece la sua indipendenza è assicurata dall’ (art. 1 l. 216/1974). La durata del mandato è di sette anni e non è rinnovabile e ciò è per evitare possibili precostituzioni di potere per successive confermazioni. L’indipendenza della Banca d’Italia e della Consob è rafforzata ulteriormente dall’ESMA. Nonostante però la loro indipendenza comunque devono dare trasparenza della propria attività. Per quanto riguarda la Banca d’Italia deve fornire una relazione periodica al Parlamento mentre la Consob una relazione annuale e informare il Ministro dell’economia e delle finanze sugli atti di maggiore importanza. Per vigilanza sui mercati mobiliari si intende il potere che hanno le autorità indipendenti di assicurare che i soggetti che operano in un determinato mercato lo facciano seguendo le normative vigenti. Le due autorità hanno il potere di verificare ‘‘a monte’’ i requisiti degli intermediari previsti dalla legge per l’accesso al mercato e di controllare a ‘‘a valle’’ il rispetto delle regole di comportamento. Gli scopi da perseguire nella vigilanza sui mercati e l’attribuzione dei relativi poteri alla Banca d’Italia e alla Consob sono indicati nella parte terza del T.U.F. Da lì emerge la tendenza ad attribuire alla Consob la vigilanza sui mercati regolamentati dei titoli per garantire la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle transazioni e la tutela degli investitori; invece, alla Banca d’Italia viene attribuita la vigilanza sulla fase successiva della liquidazione, per tutelare la stabilità del mercato. Ma è solamente una tendenza in quanto una potrebbe svolgere il ruolo dell’altra.  La Banca d’Italia inoltre sovrintende al regolare funzionamento del sistema dei pagamenti attraverso:

la gestione diretta dei principali circuiti;
la regolamentazione e controllo propri della funzione di sorveglianza;
l’espletamento di servizi per conto dello Stato: gestore dei compiti di tesoreria, per gli incassi e pagamenti del settore pubblico, nel comparto del debito pubblico, nell’attività di contrasto dell’usura.

In veste di autorità di vigilanza la Banca d’Italia è competente per quanto riguarda:

il contenimento del rischio
la stabilità patrimoniale
la sana e prudente gestione degli intermediari

Le disposizioni del TUF prevedono che l’attività di vigilanza si sviluppi in tre direzioni:

poteri regolamentari: permettono di emanare norme secondarie nelle materie di competenza delle singole Autorità. Infatti, Banca d’Italia e CONSOB hanno il compito di disciplinare determinati aspetti procedurali;
poteri informativi e di indagine: permettono alla Banca d’Italia e alla CONSOB, nel rispetto delle proprie materie di competenza, di visionare documentazione di varia natura e chiedere informazioni a soggetti a vario titolo collegati ai soggetti vigilati;
poteri ispettivi: nell’ambito delle rispettive competenze e in armonia con le disposizioni normative europee, permettono alle due Autorità di vigilanza di effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nei confronti dei soggetti abilitati e di coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.Riguardo alle competenze delle Autorità occorre distinguere tra vigilanza sugli intermediari e vigilanza sui mercati. La vigilanza sugli intermediari mira a garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario. La competenza della Banca d’Italia in questo campo riguarda il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale degli intermediari. La Consob invece opera nel senso di garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli intermediari. Questi obiettivi vengono perseguiti attraverso un’articolazione della funzione di vigilanza da parte della Consob e della Banca d’Italia, nelle forme: a) della vigilanza regolamentare; b) dei poteri di intervento sui soggetti abilitati; c) della vigilanza informativa; d) della vigilanza ispettiva; e) della vigilanza sui gruppi. La vigilanza sui mercati riguarda la definizione dell’organizzazione e della gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari, intendendo l’attività che vi si esercita come attività di impresa esercitata da società per azioni.Sempre la Consob disciplina con regolamento i profili organizzativi essenziali delle società di gestione, mentre il Ministero dell’economia e delle finanze si occupa di delineare i requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che amministrano e controllano queste società, oltre che di coloro che partecipano in misura rilevante al loro capitale. Le Autorità vigilano sui passaggi di partecipazioni nel capitale delle società di gestione, comunque avvengano. Con l’intervenuta riforma sono cessate le funzioni del Consiglio di borsa e sono state soppresse le sedi locali delle borse valori. L’attività di gestione e organizzazione dei mercati è ora di competenza delle società di gestione dei mercati regolamentati secondo quanto previsto dal TUF.