La tassazione dei redditi d’impresa in Italia

La tassazione dei redditi d’impresa in Italia

25 Gennaio 2021 0 Di Alessandro Mazzaro

I redditi d’impresa coincidono con gli utili che emergono dal conto economico, corretti per tenere conto di divergenza tra normativa civilistica e fiscale. Si possono definire come differenza fra ricavi e costi, e tra ammortamenti e interessi passivi. I redditi d’impresa prodotti da imprese individuali e società di persone, indipendentemente dalla loro distribuzione, sono attribuiti all’imprenditore o ai soci in relazione alla loro quota di partecipazione agli utili e tassati in capo agli stessi come componente del loro reddito complessivo, nell’ambito dell’imposta personale. Per i redditi prodotti dalle società di capitali è normalmente prevista una tassazione in capo alla società, autonoma rispetto alla tassazione che su di essi grava, nell’ambito del prelievo personale, in capo ai soci. Dal punto di vista di equità, in sistemi in cui il prelievo è ispirato al principio della capacità contributiva, le società di capitali devono essere assoggettate ad una propria imposta solo se si ritiene che esse abbiano una capacità contributiva autonoma rispetto a quella dei soci che ne detengono il capitale. La tassazione delle imprese nel nostro paese è differenziata a seconda della natura giuridica delle stesse: imprese individuali e società di persone, da un lato, società di capitali dall’altro. Le prime assoggettate all’Irpef, le seconde all’Ires. Nel loro complesso si configura una tassazione in cui, a partire dal 2012, il favore fiscale riconosciuto dall’imposta sui profitti alle imprese che si finanziano con debito, grazie alla deducibilità della remunerazione ordinaria del capitale proprio investito nell’impresa. Le società di capitali e le imprese possono dedurre dalla base imponibile dell’imposta sui profitti, sia che sia Irpef o Ires. L’ordinamento tributario italiano affianca all’imposta personale e progressiva sul reddito (Irpef), un’imposta proporzionale sul reddito delle società (Ires). I soggetti passivi sono:
1) Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e di mutua assicurazione;
2) Gli enti pubblici e privati diversi dalle società;
3) Le società e gli altri enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica non residenti sul territorio dello Stato.
Alle società cooperative è riservato un regime tributario agevolato, il cui aspetto principale riguarda l’esclusione dell’applicazione dell’Ires di una quota degli utili accantonati a riserva indivisibile, differenziata a favore delle cooperative a mutualità prevalente e, all’interno di queste, a favore di quelle agricole e della piccola pesca. L’imposta è proporzionale, ed è prelevata con un’aliquota del 27.5% Dal 2017 l’aliquota è 24%. Di questa diminuzione non godranno gli enti creditizi e finanziari, ai quali verrà applicata un’addizionale del 3.5%, lasciando quindi uguale il livello del prelievo ad essi riservato. Questi enti verranno però agevolati, con il riconoscimento di una piena deducibilità degli interessi passivi sia dall’Ires che dall’Irap. Questa scelta è motivata dalla considerazione che l’abbassamento dell’aliquota Ires avrebbe comportato per banche ed enti finanziari, un’importante perdita in conto capitale, in quanto si sarebbe tradotta in una significativa riduzione dei crediti d’imposta riconosciuti sulla sofferenza bancaria, che sarebbero stati valorizzati ad un’aliquota più bassa. La base imponibile è data dal reddito d’impresa. Qualora il calcolo del reddito imponibile metta in evidenza una perdita, questa può essere portata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi, senza limiti temporali, in misure superiori all’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi. Gli interessi passivi sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi. Per quanto riguarda le imprese individuali e i soci delle società di persone, in contabilità ordinaria possono optare pe una tassazione analoga a quella riservata alle società di capitali. Essa consiste in una tassazione, separata, del reddito d’impresa, definito secondo la disciplina dell’Irpef, alla stessa aliquota proporzionale del 27.5% riservata ai soggetti Ires. L’opzione è valida finché viene mantenuto il reddito d’impresa. Il regime di tassazione consiste nel pagamento di un’unica imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali dell’Irap, in misura pari al 15%. L’imposta si applica al reddito ottenuto in modo forfettario: applicando cioè ai ricavi e compensi percepiti nel periodo d’imposta un coefficiente di redditività, articolato anch’esso in funzione del tipo di attività svolta. L’opzione per la tassazione di gruppo dev’essere esercitata dalla controllante di grado più elevato, residente nel territorio dello Stato. Le società di capitali che non hanno i requisiti per la tassazione di gruppo non godono della possibilità di compensare le perdite della partecipata e subiscono una parziale tassazione sugli utili distribuiti. Per rimediare a questi fenomeni, in alcuni casi specifici, è riconosciuta ai soci di società per azioni a ristretta base azionaria la possibilità di optare per il regime di tassazione pe trasparenza proprio delle società di persone. In base a questo regime, il reddito delle società non è tassato in capo alle società stessa ma gli utili o le perdite, indipendentemente dalla loro distribuzione, sono imputati ad ogni socio, in proporzione alla propria quota in possesso. L’opzione per il regime di trasparenza è prevista in due ipotesi:
1) La prima riguarda quelle società di capitali che siano a loro volta partecipate da altre società di capitali (residenti e non), con una partecipazione agli utili non inferiore al 10% e non superiore al 50%;
2) La seconds riguarda le s.r.l. a ristretta base azionaria, partecipate esclusivamente da persone fisiche, in numero non superiore a 10 (20 nel caso di cooperative a responsabilità limitata)

Per favorire la neutralità della tassazione nei confronti delle scelte di finanziamento delle società di capitali, è ammessa la deduzione dell’imponibile del costo opportunità del finanziamento del capitale proprio. Per risolvere il problema di come tassare, in capo al socio, gli utili non distribuiti esistono diverse soluzioni teoriche:

L’utile delle società di capitali, a prescindere dalla distribuzione, potrebbe essere attribuito pro quota ai soci e tassato in capo agli stessi come componente del loro reddito complessivo;
Se venissero considerati i mercati finanziari perfetti e in condizione di certezza, gli utili potrebbero essere assoggettati in capo al socio, assoggettando a tassazione le plusvalenze maturate sulle azioni.

Di Emanuela Di Rauso
Fonti:
Harvey S. Rosen, Ted Gayer. Scienze delle finanze quarta edizione 2014 McGraw Hill Education

Paolo Bosi M. Cecilia Guerra. I tributi dell’economia italiana edizione 2016. Il Mulino