Aggiornate le misure per gli ingressi in Italia da Paesi terzi

Aggiornate le misure per gli ingressi in Italia da Paesi terzi

31 Agosto 2021 0 Di Alessandro Mazzaro
Sono state aggiornate le misure che regolano l’ingresso in Italia da Paesi terzi, applicabili dal 31 agosto e fino al 25 ottobre 2021.
– Le persone provenienti dai Paesi in elenco D possono entrare in Italia presentando green pass, test negativo effettuato nelle 72 ore precedenti (48 nel caso di ingresso da UK) e Passenger Locator Form; in mancanza, dovranno effettuare 5 giorni di mini-quarantena e sottoporsi a test al termine dell’isolamento.
– Le persone provenienti da Canada, Giappone e Stati Uniti d’America possono entrare in Italia presentando green pass [o certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie locali a seguito di una vaccinazione validata dall’ Agenzia europea per i medicinali (EMA)], test negativo effettuato nelle 72 ore precedenti e Passenger Locator Form.
– L’ingresso dall’India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka è consentito, a prescindere dalla nazionalità, soltanto per motivi di studio o di rientro presso la propria residenza (o quella del coniuge, della parte di unione civile o dei figli minori), e nonché nei casi espressamente autorizzati dal Ministero della Salute, alle seguenti condizioni: presentazione di test negativo effettuato nelle 72 ore precedenti l’ingresso; test all’arrivo in aeroporto; isolamento fiduciario di 10 giorni e test al termine dell’isolamento.
– È consentito l’ingresso dal Brasile, alle condizioni attualmente in vigore (test negativo entro 72 ore dall’ingresso, test all’arrivo, isolamento di 10 giorni e test al termine dell’isolamento) anche per motivi di studio.
Elenco D: Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente Europeo), Repubblica di Korea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d’America, Ucraina, Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao.