Covid, Conte firma il nuovo Dpcm: tutte le misure

Covid, Conte firma il nuovo Dpcm: tutte le misure

25 Ottobre 2020 0 Di Alessandro Mazzaro

Stop a piscine e palestre, cinema e teatri. Scuole ancora aperte, ma con didattica a distanza almeno al 75% per le superiori. I negozi, gli estetisti, i parrucchieri potranno restare aperti.

I ristoranti saranno chiusi al pubblico dalle 18 in poi. Al tavolo si potranno sedere fino a un massimo di quattro persone, salvo famiglie conviventi. Gli spostamenti non saranno vietati ma “fortemente sconsigliati”.

La versione definitiva del Dpcm, rispetto alla bozza circolata sabato, ha piccole modifiche che vanno parzialmente incontro alle Regioni, come le aperture domenicali. Si prefigura un ‘lockdown soft’: si continuerà a lavorare, andare a scuola e a fare le compere, ma verranno tagliate parecchie attività considerate non essenziali.Ecco le principali misure contenute nel testo, che ha avuto il via libera definitivo da Palazzo Chigi: potrebbe ancora subire modifiche sostanziali.

Vengono confermate (e talvolta rafforzate) le norme del precedente Dpcm del 13 ottobre. L’entrata in vigore è prevista per lunedì 26, l’efficacia arriva al 24 novembre: il lockdown leggero, insomma, potrebbe durare buona parte del prossimo mese, ma forse anche più.

RISTORANTI E BAR CHIUSI ALLE 18. Da lunedì le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle 5 alle 18. Fino a quell’ora, il consumo è permesso ad un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. L’asporto da bar e ristoranti sarà consentito sino alle 24 ma con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Nessuna limitazione alle consegne a domicilio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive, limitatamente ai propri clienti. Eccezioni in vigore anche per gli autogrill.

SPOSTAMENTI TRA COMUNI. Non sarà un divieto, come fu per il lockdown in primavera, ma viene “fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”. Questa nuova formulazione non fa specifico riferimento a spostamenti tra Comuni o tra Regioni che restano consentiti, ma andrebbero fatti soltanto se sono veramente necessari.

CHIUSE PISCINE, PALESTRE, CINEMA, TEATRI. Una delle misure più dure tocca sale teatrali, da concerto, cinematografiche, e palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali: tutti dovranno chiudere (le discoteche lo sono già, e da tempo). Idem per le sale giochi. Un’eccezione, per i centri termali, sportivi e natatori, c’è per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza. L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere potranno essere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, solo nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, senza alcun assembramento, “in conformità con le linee guida emanate dall’ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana”.

NO ALLE SAGRE E FIERE. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

SI POTRANNO CHIUDERE STRADE E PIAZZE DOPO LE 21. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

FERMA L’ATTIVITA’ DILETTANTISTICA DI BASE. Lo svolgimento degli sport di contatto è vietato “salvo che per le competizioni professionistiche nonché dilettantistiche di livello nazionale” ma “nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali”. Sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.

SCUOLE, DIDATTICA A DISTANZA ALMENO AL 75% ALLE SUPERIORI. Didattica a distanza (anzi, in gergo tecnico “didattica digitale integrata”) almeno al 75% per le scuole superiori che “adottano forme flessibili nell’organizzazione (…) incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al 75% delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9”. Restano invece inalterate le attività per l’infanzia, la scuola primaria, le scuole medie: continueranno a svolgersi in presenza.

CONCORSI SEMPRE CONSENTITI. Rispetto alla prima bozza, è sparita la norma che sospendeva le procedure concorsuali pubbliche e private. Salvo sorprese, quindi, potranno quindi essere banditi senza restrizioni.

IMPIANTI SCIISTICI APERTI A PROFESSIONISTI O CON LINEE GUIDA.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici: gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.