Quali sono gli incentivi nazionali per le aziende che assumono?

Quali sono gli incentivi nazionali per le aziende che assumono?

19 Ottobre 2020 0 Di Alessandro Mazzaro

Di quali incentivi nazionali possono godere le aziende per assumere personale? Ne esistono diversi, che toccano fasce di popolazioni variegate.

Incentivo occupazione stabile giovani” permette uno sgravio contributivo del 50% (con esclusione dei premi e contributi Inail) per un importo massimo di € 3.000 annui per una durata di 36 mesi. Condizione: il giovane non deve mai aver avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato precedentemente all’assunzione. Si parla di giovani under 35 fino al 31/12/2020 e fino a 29 anni dal 1/1/2021.

Studenti under 30“: è previsto un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione di premi e contributi INAIL, a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di €3.000 annui, per un periodo massimo di 36 mesi. Assunzioni rivolte a studenti che non abbiamo compiuto il 30°anno di età e che, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro: attività di alternanza scuola lavoro; periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore; periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Incentivo occupazione NEET“: è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di € 8.060 annui, per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data dell’assunzione. In caso di assunzione con contratto di lavoro part-time, l’importo dell’incentivo è proporzionalmente ridotto. Destinatari sono giovani NEET (Not in Education, Employment or Training, cioè non impegnati nello studio, né nel lavoro né nella formazione) tra i 16 e 29 anni iscritti al Programma “Garanzia Giovani”.

C’è poi il “Giovani genitori“, un incentivo di € 5.000 per ciascuna assunzione o trasformazione di giovani di età non superiore a 35 anni e con figli minori, nel limite massimo di 5 assunzioni/trasformazioni per ogni singola impresa o società cooperativa. È iniziato il 19/11/2010. È riservato a Giovani genitori di età non superiore a 35 anni e con figli minori.

Lavoratori in CIGS da almeno tre mesi” è una misura disponibile dal 19/06/1993. È prevista la riduzione della contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti (10%) per 12 mesi; incentivi economici sotto forma di conguaglio contributivo pari al 50% dell’indennità di mobilità residua (ridotta di tre mesi) per un periodo non superiore a: 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni; 21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni; 33 mesi per i lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione. Destinatari sono, appunto, lavoratrici/tori titolari di CIGS da almeno 3 mesi.

Sostituzione lavoratori in congedo” , disponibile dal 27/04/2001, è rivolto a persone in sostituzione di
lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità, paternità, parentale e per malattia del figlio fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore. Sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi assicurativi INAIL, per un massimo di 12 mesi per persone in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l’impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio che quest’ultima ha ottenuto.

Donne” è per donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree. Nel caso di lavoro a tempo determinato, la riduzione è del
50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi e contributi dovuti all’INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi. Nel caso in cui il contratto venga trasformato a tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per complessivi 18 mesi. In caso di proroga del contratto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, l’incentivo spetta fino al limite dei 12 mesi. Se il contratto è fin da subito indeterminato, riduzione è del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi e contributi dovuti all’INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 18 mesi.

Per persone con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi c’è “Over 50“, a disposizione dal 18/07/2012. Come per il bonus “Donne”, nel caso di lavoro a tempo indeterminato c’è una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi e contributi dovuti all’INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 18 mesi. Nel caso di lavoro a tempo determinato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi e contributi dovuti all’INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi. Se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per complessivi 18 mesi. In caso di proroga del contratto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, l’incentivo spetta fino al limite dei 12 mesi. Si incentivano Contratto a tempo indeterminato (anche part time) e Contratto a tempo determinato (anche part time).

Dal 25/06/2015 c’è “Apprendistato senza limiti di età“, destinato a chiunque, senza limiti di età, di indennità di mobilità ordinaria o di un trattamento di disoccupazione. Ferma restando l’aliquota a carico della
lavoratrice/tore apprendista pari al 5,84%, l’agevolazione contributiva a carico dei datori di lavoro è la seguente: per i datori di lavoro con più di 9 dipendenti è pari all’11,61%; per i datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a 9: è pari al 3,11% per i primi 12 mesi; 4,61per i mesi dal 13° al 24°; all’11,61% dal 25° al 36° mese (60° per artigianato edile e non). La durata massima del regime agevolato è pari a 36 mesi elevabili a 60 nel settore dell’artigianato edile e non. Incentivato l’apprendistato professionalizzante.

Persone con disabilità” è per persone che soffrono di disabilità (di cui L.68/1999). Disponibile dal 01/01/2016, si incentiva: Contratto a tempo indeterminato; Somministrazione a tempo indeterminato; Contratto a tempo determinato; Lavoro a domicilio a tempo indeterminato; Lavoro a domicilio a tempo determinato. Gli sgravi: Lavoro a tempo indeterminato anche in somministrazione, lavoro a domicilio: per i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, l’incentivo è pari al 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. La durata massima del beneficio è pari a 36 mesi. Per i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, la misura dell’incentivo è, invece, pari al 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. La durata massima del beneficio è pari a 36 mesi. Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, l’incentivo è pari al 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. La durata massima del beneficio è pari 60 mesi. Lavoro a tempo determinato; lavoro a domicilio a tempo determinato: per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, l’incentivo è pari al 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. L’incentivo spetta per tutta la durata del rapporto a tempo determinato che deve avere una durata non inferiore a 12 mesi.

Persone svantaggiate delle cooperative sociali” è disponibile dal 18/11/1991. È previsto l’abbattimento totale delle
aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali. L’esenzione si applica anche alla quota contributiva a carico del lavoratore. Gli sgravi contributivi si applicano per un periodo di 18 mesi per i detenuti e internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all’esterno e di 24 mesi per i detenuti e internati che non ne hanno beneficiato. con “svantaggiate” s’intendono (invalidi fisici, psichici e
sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcoolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, persone detenute o internate negli istituti penitenziari, condannati e internati ammessi al lavoro esterno, anche come misura alternativa alla detenzione. Il rapporto incentivato è l’associazione in partecipazione a tempo indeterminato.

Dal 18/12/1991 è disponibile l’incentivo “Detenuti e internati“, a favore di tali. Previsto un Credito d’imposta (€520 per lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro esterno, ed € 300 per lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi), a cui si aggiunge la riduzione del 95% delle aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale per tutti i soggetti destinatari. L’agevolazione si applica anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno (24 mesi per i detenuti che non hanno beneficato della semilibertà).

Sicuramente il più noto è il “Reddito di Cittadinanza”. Disponibile dal 01/04/2019, è previsto l’esonero contributivo nel limite dell’importo mensile del Reddito di Cittadinanza percepito dal beneficiario e comunque non superiore ad € 780 mensili. La durata dell’incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del RdC fino alla data di assunzione, con un minimo pari a 5 mensilità. Nel caso in cui il RdC percepito dal lavoratore assunto derivasse dal rinnovo della misura medesima ai sensi dell’art. 3, c. 6, del D.L. n. 4/2019, la durata dell’incentivo è stabilita nella misura fissa di 5 mensilità. Riservato a disoccupati percettori di Reddito di Cittadinanza.

Esonero contributivo assunzioni a t. determinato turismo e termali” è in attesa di autorizzazione della Commissione Europea.

IO LavorO“, che sostituisce il “Bonus Sud”, e “Esonero contributivo assunzioni a t. indeterminato” sono in attesa di circolare operativa INPS.