Terzo Settore: tutto quello che c’è da sapere
11 Agosto 2020Per terzo settore si intende una realtà con obiettivi economici, sociali, politici e culturali, che non hanno a che fare con gli scopi del mercato e del profitto, né con gli obiettivi tipici della pubblica amministrazione”. Ci si riferisce ad una serie di organizzazioni, enti e associazioni con strutture e scopi diversi l’uno dall’altro. In particolare:
Non governative. Anche se spesso lavorano e collaborano con le amministrazioni, esse non sono da ricondurre agli organismi di governo, a nessun livello. Devono essere, quindi, indipendenti e indipendenti dalle istituzioni. Per questo motivo, i partiti politici non possono rientrare nella definizione di terzo settore.
Non profit. Nel senso che il loro obiettivo non è quello di distribuire utili (tranne nel caso dell’impresa sociale che ha però dei limiti molto stringenti in tal senso). Tutte le risorse che gli enti del terzo settore riescono a raccogliere, sono da destinarsi ai progetti e al funzionamento dell’ente stesso. Non bisogna confondere terzo settore con non profit. Se è vero che un’organizzazione del terzo settore è necessariamente una non profit, non è vero il contrario. I partiti, i sindacati e gli enti pubblici, ad esempio, sono organismi non profit, ma non appartengono al terzo settore.
Orientamento al sociale. Gli obiettivi del terzo settore devono essere orientati ai valori che la alimentano.
Solo se si ha la presenza di tutte e tre queste caratteristiche, possiamo parlare di terzo settore. Il terzo settore si occupa di:
- socio assistenziale;
- promozione culturale, sportiva e artistica;
- cooperative sociali e promozione del lavoro;
- cooperazione internazionale.
Il terzo settore si dedica a questioni particolari, andando a colmare il vuoto lasciato alle istituzioni e persegue il proprio obiettivo senza scopo di lucro. Che si tratti di fornire servizi o promuovere una causa sociale, possiamo distinguere 3 macroaree di attività:
- Ricerca e promozione. Si tratta di impegnare professionisti per svolgere indagini sugli argomenti propri della missione dell’organizzazione. La ricerca aiuta gli enti del terzo settore, e le istituzioni, a identificare le questioni impellenti cui investire maggiori risorse.
- Sensibilizzazione. L’obiettivo è comunicare con l’opinione pubblica e le amministrazioni, per capire la percezione su una determinata causa. Si tratta da un’attività che parte da una grande consapevolezza: nessun obiettivo si raggiunge da soli. È necessario l’appoggio della cittadinanza e degli attori istituzionali.
- Advocacy e difesa. È l’attività più operativa di un’organizzazione del terzo settore. Da un lato, l’obiettivo è il cambiamento politico, volto a migliorare la società e avvicinarla alla missione dell’organizzazione.
Per quanto riguarda gli Enti del Terzo Settore (ETS) possiamo dire che sono organizzazioni non commerciali o commerciali, costituite come Associazione, Comitato, Fondazione o impresa che, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si caratterizzano per lo svolgimento in esclusiva o in via principale di una o più attività di interesse generale e per l’assenza di scopo di lucro. Sono regolamentati dal Codice del Terzo Settore che definisce anche l’elenco delle attività di interesse generale, lo svolgimento di attività diverse e le modalità di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Un Ente del Terzo Settore può ottenere una qualifica specifica:
- Organizzazione di Volontariato;
- Associazione di Promozione Sociale;
- Impresa Sociale;
- Ente Filantropico.
Tutti gli Enti del Terzo Settore hanno il divieto di distribuire utili, ad eccezione delle Imprese Sociali che hanno comunque vincoli molto stretti. Non possono essere riconosciuti come Enti del Terzo Settore gli enti pubblici (e gli enti da essi controllati), gli enti privati con finalità economiche (associazioni di categoria o professionali), i sindacati, i partiti politici e le società commerciali non riconosciute come Imprese Sociali. Gli Enti Religiosi possono invece ottenere il riconoscimento se svolgono almeno una delle attività di interesse generale definite dalla legge; il riconoscimento può anche essere limitato ad una parte dell’Ente in presenza di una netta divisione organizzativa delle funzioni. Le modalità costitutive di un Ente del Terzo Settore variano in base alle caratteristiche civilistiche (se l’ente ha forma giuridica di Associazione, Fondazione, società commerciale) e alla presenza o meno del riconoscimento della personalità giuridica privata (obbligatoria per Fondazioni e società commerciali). A livello generale la costituzione avviene sottoscrivendo Atto Costitutivo e Statuto, eleggendo i primi organi sociali e richiedendo il codice fiscale all’Agenzia delle Entrate. In seguito, si procede con la richiesta di iscrizione all’ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) competente per territorio. In presenza dei requisiti specifici, si può valutare di richiedere la qualifica di Impresa Sociale, Ente Filantropico, Organizzazione di Volontariato e Associazione di Promozione Sociale. Gli ETS non commerciali con entrate inferiori a 220.000 euro possono tenere un rendiconto di cassa delle entrate e delle spese complessive mentre gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 euro devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate uguali o superiori a 220.000 euro devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Per gli altri il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto di cassa. Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro devono depositare il bilancio sociale redatto secondo le linee guida ministeriali presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore, e pubblicarlo nel proprio sito internet. Gli organi sociali degli ETS sono determinati nelle loro caratteristiche a seconda della natura giuridica dell’ente. Per gli ETS sono previste molte agevolazioni e semplificazioni. Alcune di queste dipendono però dalla pronuncia della Commissione Europea sulla compatibilità delle norme con le leggi europee. Le Organizzazioni di Volontariato (Odv) sono enti finalizzati a svolgere attività di interesse generale in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente del volontariato dei propri associati. Sono state introdotte nell’ordinamento italiano dalla Legge 266/1991 e in seguito parificate alle Onlus. In base al Codice del Terzo Settore l’Organizzazione di Volontariato è un Ente del Terzo Settore e pertanto deve presentarne le caratteristiche essenziali, quindi l’assenza di fini di lucro e lo svolgimento in via principale o esclusiva di un’attività d’interesse generale. In quanto Organizzazione di Volontariato, deve assumere la forma dell’Associazione ed essere composta da non meno di sette persone fisiche o tre Organizzazioni di Volontariato. Possono essere ammessi come soci anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro ma questi non devono superare il 50% delle Organizzazioni di Volontariato socie. Può avvalersi del lavoro dipendente o autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta, ma il numero dei lavoratori non può superare il 50% dei volontari. In base al Codice del Terzo Settore, in quanto Ente del Terzo Settore l’Atto Costitutivo di un’Organizzazione di Volontariato deve contenere:
- L’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- L’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale;
- La sede legale;
- Le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente;
- I diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;
- I requisiti per l’ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori;
- La nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
- La durata dell’ente, se prevista
Lo Statuto, che risulta essere parte dell’atto costitutivo, deve contenere le norme relative al funzionamento dell’ente. L’Organizzazione di Volontariato può costituirsi scrittura privata registrata, scrittura privata autenticata o per atto pubblico. L’Organizzazione di Volontariato (Odv) è amministrata da un organo direttivo eletto dall’assemblea che risponde direttamente ad essa. Il presidente è di norma il rappresentante legale. In taluni casi deve essere previsto anche un organo di controllo. Le Associazioni costituite ai sensi della Legge 266/1991 e attualmente iscritte ai Registri Regionali delle Organizzazioni di Volontariato, dovranno effettuare alcune modifiche statutarie.