Covid-19, l’Inps liquida le indennità respinte

Covid-19, l’Inps liquida le indennità respinte

3 Giugno 2020 0 Di Arianna Bruno

Circa 42mila persone tra titolari di assegni di invalidità e lavoratori stagionali riceveranno l’indennità Covid-19 a seguito del riesame delle domande. È quanto disposto dall’Inps, che ha concluso il riesame d’ufficio delle domande relative al mese di marzo 2020 che erano state in precedenza respinte e che riguardano, nello specifico, 19mila titolari di assegno di invalidità e 23mila lavoratori stagionali.

Le domande saranno poste in pagamento sia per il mese di marzo sia per il mese di aprile 2020.

Indennità per lavoratori dello spettacolo

Una indennità è prevista dal Decreto Rilancio anche per i lavoratori dello spettacolo: a loro sono destinati 600 euro mensili per i mesi di aprile e maggio. I beneficiari iscritti al Fondo dei lavoratori dello spettacolo sono ricompresi in due platee: con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro; con almeno 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 35.000 euro. Per entrambe le platee è prevista l’incompatibilità con le pensioni dirette o con il lavoro dipendente verificati alla data del 19 maggio 2020.

Le domande dovranno pervenire online; coloro che possiedono il requisito dei 30 contributi giornalieri e hanno già presentato domanda, per il mese di marzo non devono presentare nuova domanda.

Titolari di assegno di invalidità

A seguito delle novità introdotte dal decreto legge Rilancio Italia del 19 maggio scorso, infine, i soggetti titolari di assegno ordinario di invalidità potranno presentare domanda per le indennità Covid-19 in scadenza per il mese di marzo, fino a lunedì prossimo 8 giugno 2020 (termine previsto inizialmente al 3 giugno). L’eventuale ammissione al pagamento di marzo comporterà anche il pagamento dell’indennità per il mese di aprile.

Titolari di Reddito di cittadinanza

Analogo termine prorogato dell’8 giugno 2020 viene previsto per i titolari di reddito di cittadinanza che, pur non avendo diritto all’indennità per il mese di marzo, possono beneficiare dell’integrazione del reddito di cittadinanza stesso fino a capienza dei 600 euro (500 euro in caso di lavoratore agricolo) per il mese di aprile 2020. In caso di ammissione al beneficio non sarà quindi pagata l’indennità Covid-19, ma esclusivamente una integrazione del proprio reddito di cittadinanza in corso di percezione
L’Inps, infine, precisa che le indennità Covid-19 sono incompatibili con il Reddito di Emergenza.