Avvocati, magistrati e notai: le novità del Decreto Rilancio
14 Maggio 2020Tra le misure riguardanti la ripartenza della macchina Giustizia contenute nel Decreto Rilancio approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri figurano anche alcune novità riguardanti le procedure selettive per magistrati, notai e avvocati.
Tali misure, nelle intenzioni del ministero della Giustizia, consentiranno di salvaguardare la salute e la sicurezza dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo e di concludere tutte queste procedure che altrimenti sarebbero rimaste sospese.
CORREZIONE PROVE SCRITTE CONCORSO MAGISTRATO
Per la correzione delle prove scritte del concorso da magistrato ordinario, si stabilisce che fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento delle correzioni effettuato dalla Commissione esaminatrice potrà essere svolto con la presenza fisica all’interno degli uffici del Ministero della Giustizia dei presidenti delle sottocommissioni e dei segretari e con la partecipazione degli altri componenti attraverso un collegamento da remoto.
Inoltre, fino al 30 settembre 2020, il Presidente della commissione esaminatrice può autorizzare con provvedimento motivato lo svolgimento delle prove orali del concorso per magistrato ordinario mediante collegamento da remoto, con modalità regolate con decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. In caso di svolgimento con modalità da remoto delle prove orali, il presidente della commissione dovrà dettare disposizioni per garantire la pubblicità della seduta.
CONCORSO NOTAI
Le novità introdotto con il Decreto Rilancio riguardano anche il concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018, e l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della Giustizia 11 giugno 2019.
Per quanto concerne il concorso notarile, la correzione degli elaborati potrà avvenire, attraverso modalità da remoto che saranno autorizzate dal presidente della commissione notarile, mentre per quanto concerne la prova di abilitazione alla professione forense, l’autorizzazione verrà data dal presidente della commissione centrale per l’abilitazione forense su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni nominati in ciascun distretto di Corte d’appello.
Per entrambe le procedure devono essere rispettate le norme anti-contagio e garantite trasparenza, collegialità, correttezza e riservatezza delle sedute e la par condicio dei candidati.
Nella sede dove sono conservati gli elaborati scritti, viene assicurata la presenza del presidente della commissione, o di altro componente da questi delegato per ciascuna delle tre sottocommissioni per l’esame notarile, nonché la presenza dei presidenti delle sottocommissioni per l’esame di abilitazione alla professione forense e dei segretari incaricati della verbalizzazione.
Per lo svolgimento da remoto delle prove orali, previste disposizioni per disciplinare l’accesso del pubblico – sempre con strumentazioni da remoto – all’aula di esame.